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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.39.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
1.39.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Fondo per l'incremento delle detrazioni per I redditi da lavoro dipendente e da pensione).

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. La dotazione del Fondo è determinata in 4,1 miliardi di euro per l'anno 2009 ed in 2,7 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensione inferiori a 35.000 euro annui attraverso l'aumento delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 35.000 annui e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 1.
3. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.
4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta e gli enti pensionistici applicano tale incremento delle detrazioni d'imposta in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, e qualora la relativa trattenuta fiscale mensile non sia sufficientemente capiente, nel minor numero necessario di mensilità.
5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una quota parte pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007, e per una quota parte pari a 1,7 miliardi di euro mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 6.


6. A decorrere dall'anno 2009 sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6-bis, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.