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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.36.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
1.36.

Al comma 3, lettera a), aggiungere le parole da: titolari sino ad ed.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di velocizzare e agevolare la riscossione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti dei comuni e delle Province, e con l'obiettivo di contenere gli oneri connessi alla rappresentanza politica di detti enti, il numero dei consiglieri comunali e provinciali è ridotto nel modo seguente:

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

c) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

d) da 16 membri nelle altre province.

Conseguentemente, all'articolo 37 («Composizione dei Consigli»), comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) la parola «60» è sostituita con «50»;

alla lettera b) la parola «50» è sostituita con «40»;

alla lettera c) la parola «46» è sostituita con « 36»;

alla lettera d) la parola «40» è sostituita con «30»;

alla lettera e) la parola «30» è sostituita con «24»;

alla lettera f) la parola «20» è sostituita con «16»;

alla lettera g) la parola «16» è sostituita con «12»;

alla lettera h) la parola «12» è sostituita con «10».

Al comma 2 dell'articolo 37 («Composizione dei Consigli»), del decreto legislativo 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) la parola «45» è sostituita con «36»;

alla lettera b) la parola «36» è sostituita con «24»;

alla lettera e) la parola «30» è sostituita con «20»;

alla lettera d) la parola «24» è sostituita con «16»;

All'articolo 47 («Composizione delle giunte»), comma 1, del decreto legislativo 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «che non deve essere superiore a un terzo», con: «che non deve essere superiore a un quarto».

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, ovvero allo scopo di reperire ulteriori risorse per la velocizzazione dei pagamenti di cui al comma 3-bis, le seguenti leggi sono abrogate:

legge 1l giugno 2004, n. 146 «Istituzione della provincia di Monza e della Brianza»;

legge 11 giugno 2004, n. 147 «Istituzione della provincia di Fermo»;

legge 11 giugno 2004, n. 148 «Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani».

3-quater. «Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti».
3-quinquies. «Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».


3-sexies. «Agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti, è consentito di peggiorare il saldo programmatico per l'anno 2009 del 3 per cento rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007».
3-septies. «Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario».
3-octies. «Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008».