Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55.
Conseguentemente dopo il comma 23 è inserito il seguente:
23-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.