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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
1.08.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.


2. La «Carta Buono Famiglia» spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni;
3. La «Carta Buono Famiglia» è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.
4. Il contributo di cui al comma I è erogato dal Comune di residenza del bambino.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.
8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
9. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui:il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 26 le parole: 65 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 61 milioni di euro.