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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
1.04.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i redditi percepiti negli anni 2008 e 2009, alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli.

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
4. Alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Mouse, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4, nei limiti di 800 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.