Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Assegni familiari).
1. Al comma 10, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 le parole: «inferiore al 70 per cento del reddito» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 60 per cento del reddito».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.