Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Alla tabella A, parte II, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: 29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.
2. Al comma 16 dell'articolo 81 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, sostituire le parole: «5,5» con: «6,5».