Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Le pensioni privilegiate ordinarie concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, concorrono, ai fini dell'imponibile IRPEF, nella misura del 90 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2005 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.