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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.03. in Assemblea riferita al C. 1972-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/01/2009  [ apri ]
29.03.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate). - 1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente: «Art. 2 - (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate) - 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007), è regolato come segue:
a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicatenelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;
d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;
e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale, né sarà cumulata con il sostegno «de minimis», né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.»

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal comma 1, del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate.

ex 29. 04.