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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.14. in Assemblea riferita al C. 1972-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/01/2009  [ apri ]
1.14.

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:
23-bis. Per il periodo 2009-2011, al fine di incrementare il reddito disponibile delle famiglie e incentivare il posticipo del pensionamento, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà,è corrisposta interamente al lavoratore. Le suddette somme sono esenti da obblighi fiscali.
23-ter. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 23-bis è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo delta vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
23-quater. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono previste, oltre alla decorrenza, le modalità operative e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui ai commi 23-bis e 23-ter.

ex 1. 16.