Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Dopo il comma 15-ter dell'articolo 35 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
«15-quater. All'atto dell'apertura della partita IVA da parte di una società o cittadino non comunitario, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositata una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a diecimila euro. Tale garanzia fidejussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera».