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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.01. in Assemblea riferita al C. 1972-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/01/2009  [ apri ]
8.01.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Dopo il comma 15-ter dell'articolo 35 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
«15-quater. All'atto dell'apertura della partita IVA da parte di una società o cittadino non comunitario, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositata una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a diecimila euro. Tale garanzia fidejussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera».

ex 8. 04. nuova formulazione