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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.1. in Assemblea riferita al C. 1972-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/01/2009  [ apri ]
7.1.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti assoggettati a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il cessionario o committente si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandiimprese in crisi. Dalla predetta data è applicabile la procedura di variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del medesimo decreto.
2-ter. La norma di cui al comma 2-bis si applica alle procedure concorsuali che si aprono dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. Al minor gettito derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, nei limiti di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ex 7. 4.