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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.1. in Assemblea riferita al C. 1972-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/01/2009  [ apri ]
29.1.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: È comunque fattosalvo il credito dì imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le norme vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.

Conseguentemente:
sopprimere i commi da 2 a 5;

all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, valutati in 188 milioni di euro per l'anno 2008, 267 milioni di euro per l'anno 2009, 327 milioni di euro per l'anno 2010 e 33 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

vedi 29. 58.