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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.05. in Assemblea riferita al C. 1972-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/01/2009  [ apri ]
29.05.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Detrazioni a sostegno della famiglia). - 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000»è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico».
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ex 29. 09.