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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.04. in Assemblea riferita al C. 1972-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/01/2009  [ apri ]
29.04.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1). - 1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree Obiettivo 1 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n, 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivo modificazioni, ovvero dal responsabile dei centro di assistenza fiscale.
2. Il credito di imposta di cui al comma precedente è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a250.000 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, e può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate previa prenotazione per via telematica.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.

ex 29. 011.