stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 26.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/01/2009  [ apri ]
26.07.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 1 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis. 1. È istituito presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana il ruolo speciale unico ad esaurimento, la cui consistenza organica è di 1252 unità. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale che, alla predetta data, abbia prestato almeno due anni di servizio con assegni, ancorché da richiamato. Nell'ambito della predetta dotazione organica, da intendersi quale limite massimo, il ruolo speciale unico di cui al primo periodo è integrato mediante la stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. È istituito il ruolo normale unico del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità, che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, secondo la pianta organica allegata. L'accesso al ruolo normale unico è riservato, a domanda e per titoli, al personale di cui al comma 1, con modalità da definire con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle Forze armate.
3. Presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il ruolo del personale militare in congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nei ruoli normali (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel ruolo speciale unico ad esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti ruolo speciale ad esaurimento e ruolo normale unico per motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedano di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel ruolo del personale militare in congedo il personale in congedo delle Forze armate dello Stato. Al personale del ruolo del personale militare in congedo sono applicati i limiti di età del ruolo di riserva.
4. I ruoli normale, mobile speciale e di riserva sono soppressi.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Pianta Organica
RepartoBrig. Gen. Col.Ten. Col.Magg. Cap.Ten. S. Ten.Sott.TruppaTotale
Ispettorato Nazionale158912126130138
N.O.P.I.2246121036
Centri di Mobilitazione16123189990256
Totale Generale1526234726172130430
Totale Ufficiali128
Totale Sottufficiali172
Totale Graduati e Truppa130
Totale Generale430

I Relatori