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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.1. in Assemblea riferita al C. 1972-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/01/2009  [ apri ]
22.1.

Al comma 1, sopprimere le parole:, nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'articolo 5 comma 11, del decreto legge, 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento».
2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregionale. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costituite permissioni di costruzione e gestione di servizi, reti e infrastrutture e con soggetti privati.
2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.
2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.
2-quinquies. Le imprese di cui al comma 2-ter possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.
2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 2-quinquiesè stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7, lettera a) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi 2-quinquies e 2-sexies si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.
2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 del Libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n, 453, sono sostituiti dal seguente: «3 La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati, Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA.»
2-novies. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'articolo 3 del Libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n, 453 presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi del presente decreto a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

ex 22. 14.