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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.52.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2009  [ apri ]
2.52.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni gli onorari notarili sono ridotti del 50 per cento e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: mutui aggiungere le seguenti: garantiti da ipoteca; e dopo la parola: sottoscritti aggiungere le seguenti: o accollati anche a seguito di frazionamento;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.»;
d) al comma 5, primo, terzo e quarto periodo, sostituire le parole: le banche con le seguenti: le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e eredità di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

I Relatori