2.52.
(nuova formulazione)
approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti per i quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di onorari, con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: mutui aggiungere le seguenti: garantiti da ipoteca; e dopo la parola: sottoscritti aggiungere le seguenti: o accollati anche a seguito di frazionamento;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.»;
d) al comma 5, primo, terzo e quarto periodo, sostituire le parole: le banche con le seguenti: le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e eredità di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
I Relatori
2.52.
(nuova formulazione)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti per i quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di onorari, con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «mutui» aggiungere le seguenti: «garantiti da ipoteca;» e dopo la parola: «sottoscritti» aggiungere le seguenti: «o accollati anche a seguito di frazionamento»;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.»;
d) al comma 5, primo, terzo e quarto periodo, sostituire le parole: «le banche» con le seguenti: «le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e eredità di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
I Relatori