Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente norma non si applica alle imprese minori di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli esercenti arti e professioni».
2-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.