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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.1. in Assemblea riferita al C. 1972-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/01/2009  [ apri ]
13.1.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo e fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e privatizzazione in atto, nei confronti di società controllate direttamenteo indirettamente da uno Stato o da enti pubblici, anche territoriali od economici, titolari per il proprio mercato nazionale di una posizione dominante, l'assunzione diretta o indiretta, da parte di persone fisiche non residenti o di altri soggetti non aventi la sede nel territorio dello Stato, di partecipazioni complessivamente superiori al 2 per cento del capitale sociale o delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di società operanti nei settori predetti è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, sono stabiliti i termini e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis.
3-quater. L'autorizzazione non è concessa qualora il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga che l'operazione rechi pregiudizio alla pubblica sicurezza, all'ordine pubblico e agli interessi della difesa nazionale. In caso di diniego di autorizzazione il Ministro medesimo adotta un provvedimento debitamente motivato in relazione al pregiudizio derivante dall'operazione agli interessi vitali dello Stato. Il provvedimento di diniego di autorizzazione è impugnabile entro sessanta giorni innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
3-quinquies. Qualora il Ministro dell'economia e delle finanze constati che l'assunzione di partecipazioni di cui al comma 3-bis sia avvenuta in assenza di autorizzazione, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione acquisita e deve cedere le stesse azioni entro un anno.
3-sexies. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita della partecipazione acquisita, secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
3-septies. È nullo qualunque negozio, contratto o clausola contrattuale che abbia quale effetto l'assunzione di una partecipazione, di cui al comma 3-bis, direttamente, indirettamente o per interposta persona, in mancanza della prescritta autorizzazione ministeriale.

ex 13. 6.