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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.1. in Assemblea riferita al C. 1972-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/01/2009  [ apri ]
11.1.

Sostituire il comma 1 con seguente:
1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 600 milioni di euro subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.

Conseguentemente:
al comma 3, alle parole:
Il 30 per cento premettere la seguente: Almeno;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: assistiti dalla garanzia dello Stato, aggiungere le seguenti: per una durata massima di 24 mesi;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

ex 11. 19.