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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.30.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2009  [ apri ]
30.30. (nuova formulazione)
approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale».