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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2009  [ apri ]
16.011.
approvato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente:

Art. 2215-bis.
(Documentazione informatica).

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, repertori e scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-ter del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;
c) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma è abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-undecies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

I Relatori