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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.88.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/01/2009  [ apri ]
29.88.
approvato

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «2 e 3» sono sostituite dalla seguente: «seguenti»;
b) i commi da 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti d'imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013».
c) i commi da 8 a 11 sono soppressi.

I Relatori
29.88.

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «2 e 3» sono sostituite dalla parola: «seguenti»;
b) i commi da 6 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano alla Agenzia delle entrate, apposita comunicazione nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ENEA ai sensi del DM 19 febbraio 2007. Il predetto decreto 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque opportunamente modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti d'imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013».

I Relatori