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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2009  [ apri ]
4.7. (nuova formulazione)

Dopo il comma 1, inserire il seguenti:
1-bis. «Il fondo per il credito per i nuovi nati» di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 13 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nei medesimi anni che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 16, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 1 milione.