Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti promotori di trasmissioni televisive che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento l'aliquota di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento.».