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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.104.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2009  [ apri ]
3.104. (nuova formulazione)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Nei contratti previsti dall'articolo 1842 del Codice civile, sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
13-ter. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono, a favore della banca una remunerazione dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
13-quater. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter entro sessanta giorni dalla medesima data.