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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.36.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2009  [ apri ]
20.36.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture, e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice di contratto pubblicato relativo, lavori servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, approvati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142.
b) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma, da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai sensi del comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, .

I Relatori