stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.21.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2009  [ apri ]
15.21.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a) dopo le parole: «Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali» aggiungere le seguenti: «dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento»;
2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;
b) al comma 7, sostituire le parole: «commi 23 e 24» con le seguenti: «commi 21, 23 e 24»;
c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES»;
d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma 8»;
e) al comma 10:
1) dopo le parole: «i contribuenti possono assoggettare» aggiungere le seguenti: «in tutto o in parte»;
2) sostituire le parole: «all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» con le seguenti: «all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione»;
3) sopprimere le parole: «e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso»;
f) al comma 11:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «nel medesimo comma 10» con le seguenti: «nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
2) al secondo periodo dopo la parola: «rispettivamente» aggiungere le seguenti: «dell'IRPEF,»;
3) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del presente articolo nella misura del 20 per cento»;
g) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
«12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi»;
h) al comma 22, sostituire le parole: «di cui ai commi 20 e 21» con le seguenti: «di cui ai commi 19 e 20».

I Relatori