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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34.041.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/12/2008  [ apri ]
34.041. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Finanziamento della carta acquisti ed esigenze finanziarie istituzionali dell'UNIRE e del CONI).

1. Al comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2009, le eventuali maggiori entrate rispetto alle entrate relative all'anno precedente del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'integrazione delle fonti di finanziamento della carta acquista istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, rispettivamente, all'UNIRE, nella misura di 30 milioni di euro, da destinarsi all'incremento del montepremi, ed al CONI, nella misura di 12,5 milioni di euro, ai fini della copertura del 25 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 novembre 2004, n. 311. A garanzia della copertura delle predette esigenze finanziarie, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009 e per gli anni successivi è inoltre istituito un fondo, alimentato con una quota pari allo 1,4 per cento delle somme giocate con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, obbligatoriamente versata dai concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, a valere sulla percentuale delle medesime somme destinata alla remunerazione delle attività connesse alla gestione degli apparecchi e videoterminali di gioco. Qualora le maggiori entrate del prelievo erariale unico per ciascun anno, rispetto a quelle dell'anno precedente, risultino superiori ad un importo di 42,5 milioni di euro, gli importi appostati nel predetto fondo sono destinati al finanziamento della carta acquisti istituita dall'articolo 81, comma 32, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, nella misura stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; la restante quota del fondo è svincolata a favore dei citati concessionari. Qualora le maggiori entrate del prelievo erariale unico per ciascun anno, rispetto a quelle dell'anno precedente, risultino inferiori al predetto importo di 42,5 milioni di euro, la copertura delle esigenze finanziarie istituzionali dell'UNIRE e del CONI è assicurata attraverso il prelevamento degli importi necessari dal fondo suddetto. L'eventuale quota residuale del fondo è destinata prioritariamente al finanziamento della carta acquisti istituita dall'articolo 81, comma 32, del già citato decreto-legge n. 112 del 2008, nella misura stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando lo svincolo a favore dei concessionari degli ulteriori importi residui dello stesso fondo. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2010 può essere ridotta annualmente, in proporzione all'eventuale incremento del prelievo erariale unico per ciascun anno rilevato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con riferimento all'anno precedente, la quota da versare al fondo.».