Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio, ma contestualmente di non aggravare ulteriormente i bilanci delle universitàche prevedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi previsti nei rispettivi ordinamenti a favore degli studenti capaci e meritevoli, l'amministrazione che eroga la borsa di studio provvede al rimborso all'università delle tasse e dei contributi universitari nella misura in cui avrebbe dovuto provvedervi lo studente capace e meritevole esonerato.