stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-quinquies.010. in Assemblea riferita al C. 1966

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/01/2009  [ apri ]
3-quinquies.010.
inammissibile

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario). - 1. A favore delle università degli studi di Siena è previsto un contributo straordinario per l'anno 2008 di 100 milioni di euro al fine di colmare lo stato debitorio nei confronti dell'INPDAP.
2. Le università di cui al comma 1, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.
3. Il piano di risanamento, di cui al comma 2, si intende approvato se, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il ministro non invia osservazioni.
4. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».