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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.19. in Assemblea riferita al C. 1966

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/01/2009  [ apri ]
1.19.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. La disposizione del comma 1 si applica anche alle università di Trento, di Bolzano e della Valle d'Aosta, in aggiunta e lasciando impregiudicata la facoltà prevista per queste università di effettuare chiamate dirette dall'estero, nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di professori e ricercatori che abbiano conseguito una qualifica scientifico-didattica equiparabile all'idoneità conseguibile in Italia valutata dagli organi competenti dell'università.