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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-bis.06. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1961

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2008  [ apri ]
2-bis.06.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 382 è sostituito dal seguente:
«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalitàè incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.»;
b) al comma 382-bis, primo periodo, le parole: «1 megawatt (Mw)», sono sostituite dalle seguenti: «1,3 megawatt (Mw)»;
c) al comma 382-ter, primo periodo, le parole: «ad 1 Mw» sono sostituite dalle seguenti: «ad 1,3 Mw»;
d) al comma 382-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detta variazione della tariffa non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento della tariffa stessa, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime.»;
e) al comma 382-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detta variazione del coefficiente non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento del coefficiente stesso, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime.»;
f) al comma 382-quinquies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli impianti di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al comma 382 l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva ed ai certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedesti il 40 per cento del costo dell'investimento»;
g) al comma 382-septies le parole: «agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «ai certificati verdi per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW».

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 150, all'alinea, secondo periodo, le parole: «per le lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «per la lettera b)»;
b) al comma 150, la lettera c) è soppressa.