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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4-quater.01. in Assemblea riferita al C. 1961

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/12/2008  [ apri ]
4-quater.01.
(inammissibile limitatamente ai commi 1 e 2)

Dopo l'articolo 4-quater, aggiungere il seguente:
Art. 4-quater. 1. - 1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti e di agevolare il conferimento degli stessi presso isole ecologiche appositamente allestite e controllate, le amministrazioni promuovono la sottoscrizione di accordi o contratti di programma finalizzati alla creazione di virtuosi circuiti di raccolta per categorie di rifiuti.
2. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative, anche integrando o derogando alla normativa nazionale, purché sia garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 5, 6, 7 e 8, non si applicano alle ipotesi di trasporto di rifiuti effettuato dal produttore degli stessi, in via meramente occasionale e saltuaria, verso piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato dì raccolta. A tali fini, sono considerati occasionali i trasporti effettuati per non più di quattro volte l'anno. In ogni caso, ledisposizioni di cui all'articolo 212 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano ai trasporti effettuati dai produttori dei rifiuti che, per le modalità o per gli ingenti quantitativi trasportati, debbano essere comunque qualificati come professionali.
4. Ai trasporti di rifiuti non pericolosi, effettuati dal produttore degli stessi, in via meramente occasionale e saltuaria verso piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.