stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in Assemblea riferita al C. 1961

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/12/2008  [ apri ]
2.1.
inammissibile

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è abrogato il comma 382-ter.
2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la riga 6 è sostituita dalla seguente: «Fonte: biogas, syngas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 28»;
b) la riga 7 è sostituita dalla seguente: «Fonte: biocombustibili liquidi; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 22»;
c) alla riga 8, la fonte è sostituita dalla seguente: «gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione».

3. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 3» sono soppresse.
4. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte» sono soppresse.
5. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento».