Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Norma transitoria).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano secondo le seguenti scadenze temporali:
a) trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di edifici di nuova costruzione;
b) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
c) dopo 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati;
d) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente, a partire dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.