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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-quinquies.100. in Assemblea riferita al C. 1936

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/12/2008  [ apri ]
2-quinquies.100.
approvato

Sostituire l'articolo 2-quinquies con il seguente:
Art. 2-quinquies. - (Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112). - 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi alla autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costodel carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione délle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.»;
b) al comma 8, le parole: «Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile» sono soppresse;
c) al comma 10, le parole: «l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato»;
d) al comma 11, le parole: «agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1o luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1o gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data»;
e) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le parole: «, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
f) il comma 24 è abrogato.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, resesi disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Le Commissioni