L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art. 4.
(Pubblicità delle associazioni professionali).
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi anche ai sensi degli articoli 7 e 8, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite sul sito.