stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.5. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 20/07/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
2.5.

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «Ciascuna associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente; è tenuta ad attivare» con le seguenti: «Le associazioni di cui al comma 1 promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di»;
b) aggiungere infine il seguente periodo: «, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.».