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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.2. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 20/07/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/11/2011  [ apri ]
9.2.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3, collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di formazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti dalla normativa vigente per tali organismi, e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 1.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

ident. 9.1.