stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 20/07/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/11/2011  [ apri ]
5.1.
approvato

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Contenuti degli elementi informativi).

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;

c) composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai v titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, la conoscibilità è estesa ai seguenti elementi:
a) codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) il possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.

Il Relatore