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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 20/07/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/11/2011  [ apri ]
1.1.
approvato

All'articolo 1, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
2. Ai fini della presente legge per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il Relatore