L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Art. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 della presente legge collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.