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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 20/07/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
7.1.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Sistema di attestazione).

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2 comma 4,della presente legge;
e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Il Relatore