stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 20/07/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
4.1.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.
(Pubblicità delle associazioni professionali).

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi anche ai sensi degli articoli 7 e 8, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite sul sito.

Il Relatore