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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.4. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 20/07/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
2.4.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le associazioni di cui al comma 1 promuovono, anche attraverso specifiche iniziative formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; vigilano sulla condotta professionale degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni al Codice medesimo.