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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.3. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 20/07/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
2.3.

All'articolo 2, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
3. Le associazioni professionali promuovano, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vi gitano sulla condotta professionale degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del Consumo, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Il Relatore