Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le associazioni professionali, di cui all'articolo 2, che si avvalgono della possibilità di autorizzare i propri associati ad utilizzare l'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità, ai sensi dell'articolo 7, sono tenute a darne comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell'attività di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui all'articolo 27 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Nell'ambito degli elementi informativi pubblicati sul proprio sito web, di cui al comma 1, esse sono inoltre tenute a segnalarne la data di avvenuta comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.