Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. A garanzia della qualità dei servizi resi e della tutela dei consumatori e utenti e per la promozione di un modello di verifica, di indirizzo e sorveglianza, condiviso e accettato dalle associazioni professionali, dalle loro forme aggregative e dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei consumatori, l'attestato di cui al comma 1, l'aggiornamento dei codici di condotta di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), la pubblicità di cui all'articolo 4 e la formazione permanente di cui all'articolo 2, comma 3, sono promossi dalle associazioni di cui all'articolo 2 o dalle aggregazioni di cui all'articolo 3, con proprie risorse, tramite specifici progetti di autoregolazione e condivisione sociale, aperti alla partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei consumatori.